Art. 1623
                            Retribuzione

1.   Il  compenso  alle  suore  addette  agli  stabilimenti  sanitari
militari,   assunte   mediante   convenzione   stipulata   ai   sensi
dell'articolo   1620,   e'   commisurato   al  trattamento  economico
determinato,  ai  fini  contributivi,  ai  sensi  dell'articolo 1 del
decreto-legge  29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  26  settembre  1981,  n. 537, che costituisce il limite
minimo   di   retribuzione   giornaliera   del  personale  ausiliario
dipendente  dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre pubbliche
amministrazioni.
 
          Nota all'art. 1623:
             -  Il  testo  del  primo e secondo comma dell'art. 1 del
          decreto-legge  29  luglio  1981, n. 402 (Contenimento della
          spesa  previdenziale  e  adeguamento  delle contribuzioni),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 26 settembre
          1981,  n.  537,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30
          luglio 1981, n. 208, e' il seguente:
             «Art. 1 (Minimale di retribuzione ai fini contributivi).
          -  A  decorrere  dal  periodo di paga in corso al 31 maggio
          1981  i  limiti  minimi  di  retribuzione  giornaliera, ivi
          compresa    la   misura   giornaliera   dei   salari   medi
          convenzionali,  sono  stabiliti, per tutte le contribuzioni
          dovute  in  materia  di  previdenza  ed assistenza sociale,
          nelle  misure  risultanti  dalle  tabelle A e B allegate al
          presente decreto.
             I   limiti  minimi  di  retribuzione  di  cui  al  comma
          precedente  sono  aumentati  ogni anno, a partire dal 1982,
          nella  stessa  misura  percentuale  delle  variazioni delle
          pensioni  che  si  verificano  in applicazione dell'art. 19
          della  L.  30 aprile 1969, n. 153 , con arrotondamento alle
          10  lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale
          da  effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale  in  riferimento ai minimi previsti dai
          contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per
          settori  omogenei.  La prima revisione triennale ha effetto
          dal 1° gennaio 1984. ».