(CODICE CIVILE-art. 2569)
                             Art. 2569. 
 
                     (Diritto di esclusivita'). 
 
  Chi ha registrato  nelle  forme  stabilite  dalla  legge  un  nuovo
marchio, costituito da un emblema o da una denominazione e  destinato
a distinguere merci od  altri  prodotti  della  propria  impresa,  ha
diritto di valersene in modo esclusivo per le cose per  le  quali  e'
stato registrato. 
 
  In mancanza  di  registrazione  il  marchio  e'  tutelato  a  norma
dell'art. 2571.