Art. 2569. (Diritto di esclusivita'). Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio, costituito da un emblema o da una denominazione e destinato a distinguere merci od altri prodotti della propria impresa, ha diritto di valersene in modo esclusivo per le cose per le quali e' stato registrato. In mancanza di registrazione il marchio e' tutelato a norma dell'art. 2571.