(CODICE CIVILE-art. 2570)
                             Art. 2570. 
 
                        (Marchi collettivi). 
 
  Gli enti e le associazioni legalmente riconosciuti possono ottenere
la registrazione di marchi collettivi per  le  imprese  dipendenti  o
associate, secondo le norme dei rispettivi statuti o leggi speciali.