(CODICE CIVILE-art. 2575)
                             Art. 2575. 
 
                       (Oggetto del diritto). 
 
  Formano oggetto del diritto di  autore  le  opere  dell'ingegno  di
carattere creativo che appartengono alle scienze,  alla  letteratura,
alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.