(CODICE CIVILE-art. 2578)
                             Art. 2578. 
 
                        (Progetti di lavori). 
 
  All'autore di progetti di lavori d'ingegneria  o  di  altri  lavori
analoghi che costituiscono soluzioni originali di  problemi  tecnici,
compete, oltre il diritto  esclusivo  di  riproduzione  dei  piani  e
disegni dei  progetti  medesimi,  il  diritto  di  ottenere  un  equo
compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di  lucro
senza il suo consenso.