(CODICE CIVILE-art. 2579)
                             Art. 2579. 
 
                     (Interpreti ed esecutori). 
 
  Agli  artisti  attori  o  interpreti  di   opere   o   composizioni
drammatiche o  letterarie,  e  agli  artisti  esecutori  di  opere  o
composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate
sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e  con
le  modalita'  fissati  dalle   leggi   speciali,   indipendentemente
dall'eventuale  retribuzione  loro  spettante  per  la   recitazione,
rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un  equo  compenso  nei
confronti di chiunque diffonda o trasmetta  per  radio,  telefono  od
altro apparecchio equivalente, ovvero  incida,  registri  o  comunque
riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica  od  altro
apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione  od
esecuzione. 
 
  Gli artisti attori od interpreti  e  gli  artisti  esecutori  hanno
diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della
loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere  di
pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.