(CODICE CIVILE-art. 2582)
                             Art. 2582. 
 
                 (Ritiro dell'opera dal commercio). 
 
  L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali,  ha  diritto  di
ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro
che hanno acquistato i diritti di riprodurre,  diffondere,  eseguire,
rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima. 
 
  Questo diritto e' personale e intrasmissibile.