Art. 1630
                                Grado

1.  Nessuno  puo' ricoprire uno dei gradi di cui all'articolo 1629 se
non  e'  riconosciuto idoneo ad adempierne le funzioni e se non e' in
condizioni compatibili col decoro del grado stesso.
2. Non sono concessi gradi onorari, ne' cambi di categoria.