(CODICE CIVILE-art. 2585)
                             Art. 2585. 
 
                       (Oggetto del brevetto). 
 
  Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte  ad
avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un  processo  di
lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un  utensile  o
un dispositivo meccanico, un prodotto o un  risultato  industriale  e
l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purche' essa  dia
immediati risultati industriali. 
 
  In quest'ultimo caso il brevetto  e'  limitato  ai  soli  risultati
indicati dall'inventore.