Art. 2586. (Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione). Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo. Se il metodo o processo e' diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purche' questo possa formare oggetto di brevetto.