(CODICE CIVILE-art. 2586)
                             Art. 2586. 
 
      (Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione). 
 
  Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione
industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo. 
 
  Se il  metodo  o  processo  e'  diretto  ad  ottenere  un  prodotto
industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto,
purche' questo possa formare oggetto di brevetto.