(CODICE CIVILE-art. 2587)
                             Art. 2587. 
 
              (Brevetto dipendente da brevetto altrui). 
 
  Il brevetto per invenzione industriale, la cui  attuazione  implica
quella d'invenzioni protette da precedenti  brevetti  per  invenzioni
industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti  dei  titolari
di questi ultimi, e non puo' essere attuato ne' utilizzato  senza  il
consenso di essi. 
 
  Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.