(CODICE CIVILE-art. 2590)
                             Art. 2590. 
 
               (Invenzione del prestatore di lavoro). 
 
  Il prestatore di lavoro ha diritto di  essere  riconosciuto  autore
dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. 
 
  I diritti e gli obblighi delle parti relativi  all'invenzione  sono
regolati dalle leggi speciali.