(CODICE CIVILE-art. 2591)
                             Art. 2591. 
 
                    (Rinvio alle leggi speciali). 
 
  Le condizioni e le  modalita'  per  la  concessione  del  brevetto,
l'esercizio dei diritti  che  ne  derivano  e  la  loro  durata  sono
regolati dalle leggi speciali.