Art. 1633
                   Arruolamento nel ruolo speciale

1.  All'arruolamento  nel  ruolo speciale, distintamente nel relativo
personale  direttivo  o  di assistenza, concorrono i cittadini aventi
obblighi  di servizio militare, quali iscritti di leva o appartenenti
ai  ruoli  del  congedo  di  qualsiasi Forza armata dello Stato o del
Corpo  della  Guardia  di finanza, dal diciottesimo anno di eta' fino
alla  cessazione di detti obblighi per raggiunti limiti di eta' o per
riforma.