(CODICE CIVILE-art. 2592)
                             Art. 2592. 
 
                       (Modelli di utilita'). 
 
  Chi, in conformita'  della  legge,  ha  ottenuto  un  brevetto  per
un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti,
utensili od oggetti particolare efficacia o comodita' di applicazione
o d'impiego, ha il diritto  esclusivo  di  attuare  l'invenzione,  di
disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce. 
 
  Il brevetto per le macchine nel loro  complesso  non  comprende  la
protezione delle singole parti.