(CODICE CIVILE-art. 2594)
                             Art. 2594. 
 
                        (Norme applicabili). 
 
  Ai diritti di brevetto contemplati in questo capo si applicano  gli
articoli 2588, 2589 e 2590. 
 
  Le condizioni e le  modalita'  per  la  concessione  del  brevetto,
l'esercizio dei diritti  che  ne  derivano  e  la  loro  durata  sono
regolati dalle leggi speciali.