Art. 1646
                             Cappellani

1.  Possono ottenere la nomina a cappellani i sacerdoti cattolici che
ne  fanno  domanda  e  che  si  trovano nelle condizioni volute dalle
disposizioni della sezione II del presente capo.
2.   Le   nomine  dei  cappellani  hanno  il  preventivo  nulla  osta
dell'Ordinario  militare  per  l'Italia,  al  quale sono trasmesse le
domande degli interessati dal presidente nazionale dell'associazione.
3.  Il  cappellano capo e' nominato fra i cappellani che hanno almeno
tre  anni  di  anzianita'  di  grado,  su designazione dell'Ordinario
militare e del presidente nazionale.
4.  Al  cappellano  capo  e  ai cappellani della Croce rossa italiana
chiamati  in  servizio  e'  dovuto il trattamento economico spettante
agli  ufficiali  della Croce rossa italiana, cui sono rispettivamente
assimilati,  e quello disciplinare e morale che compete ai cappellani
militari in servizio presso le Forze armate o la Guardia di finanza.
5.  L'assimilazione  a  grado militare del personale per l'assistenza
spirituale  non  assoggetta  alla  giurisdizione  penale  militare  e
disciplinare  militare,  se  non  in  caso  di mobilitazione totale o
parziale e in caso di imbarco sulle navi militari.