(CODICE CIVILE-art. 2598)
                             Art. 2598. 
 
                    (Atti di concorrenza sleale). 
 
  Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi
e  dei  diritti  di  brevetto,  compie  atti  di  concorrenza  sleale
chiunque: 
    1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i
nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o  imita
servilmente i prodotti di un  concorrente,  o  compie  con  qualsiasi
altro mezzo atti idonei a creare confusione  con  i  prodotti  e  con
l'attivita' di un concorrente; 
    2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attivita'
di  un  concorrente,  idonei  a  determinarne  il  discredito,  o  si
appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 
    3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo  non
conforme ai principi  della  correttezza  professionale  e  idoneo  a
danneggiare l'altrui azienda.