(CODICE CIVILE-art. 2600)
                             Art. 2600. 
 
                      (Risarcimento del danno). 
 
  Se gli atti di concorrenza sleale sono  compiuti  con  dolo  o  con
colpa, l'autore e' tenuto al risarcimento dei danni. 
 
  In  tale  ipotesi  puo'  essere  ordinata  la  pubblicazione  della
sentenza. 
 
  Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.