(CODICE CIVILE-art. 2601)
                             Art. 2601. 
 
             (Azione delle associazioni professionali). 
 
  Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di
una  categoria  professionale,  l'azione  per  la  repressione  della
concorrenza sleale puo'  essere  promossa  anche  dalle  associazioni
professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.