Art. 1648
               Nomina a sergente o a sergente maggiore

1.  Possono  aspirare  alla  nomina  a sergente maggiore o a sergente
della  Croce  rossa italiana i sottufficiali del corrispondente grado
delle  Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, in congedo.
Essi  si  obbligano  a seguire con profitto il corso d'istruzione, di
cui all'articolo 1657.
2.  In  aggiunta  ai  soggetti  di  cui  al  comma 1, possono inoltre
aspirare  alla  nomina  a  sergente della Croce rossa italiana, senza
seguire il corso teorico pratico sanitario, di cui all'articolo 1651,
gli studenti di medicina e chirurgia che hanno compiuto il 4° anno di
universita'  e che danno prova di conoscere le norme della disciplina
militare.