(CODICE CIVILE-art. 2602)
                             Art. 2602. 
 
                   (Nozione e norme applicabili). 
 
  I contratti tra piu' imprenditori, esercenti una medesima attivita'
economica o attivita' economiche connesse, i quali hanno per  oggetto
la  disciplina  delle  attivita'  stesse  mediante  un'organizzazione
comune,  sono  regolati  dalle  norme  seguenti,  salve  le   diverse
disposizioni delle leggi speciali.