(CODICE CIVILE-art. 2603)
                             Art. 2603. 
 
                 (Forma e contenuto del contratto). 
 
  Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullita'. 
 
  Esso deve indicare: 
    1) l'oggetto e la durata del consorzio; 
    2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito; 
    3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; 
    4) le attribuzioni e i poteri degli organi  consortili  anche  in
ordine alla rappresentanza in giudizio; 
    5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati; 
    6) i casi di recesso e di esclusione; 
    7)  le  sanzioni   per   l'inadempimento   degli   obblighi   dei
consorziati. 
 
  Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione
o degli scambi, il contratto deve  inoltre  stabilire  le  quote  dei
singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse. 
 
  Se  l'atto  costitutivo  deferisce  la  risoluzione  di   questioni
relative alla determinazione delle quote ad una o  piu'  persone,  le
decisioni di queste possono essere  impugnate  innanzi  all'autorita'
giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee,  entro  trenta
giorni dalla notizia.