Art. 2604. (Durata del consorzio). Il contratto non puo' avere una durata superiore a dieci anni, ma puo' essere prorogato, prima della scadenza del termine, con il consenso di tutti i consorziati. Se la durata non e' determinata o e' stabilita per un periodo superiore a dieci anni, il contratto e' valido per la durata del decennio.