(CODICE CIVILE-art. 2604)
                             Art. 2604. 
 
                       (Durata del consorzio). 
 
  Il contratto non puo' avere una durata superiore a dieci  anni,  ma
puo' essere prorogato, prima  della  scadenza  del  termine,  con  il
consenso di tutti i consorziati. 
 
  Se la durata non e' determinata  o  e'  stabilita  per  un  periodo
superiore a dieci anni, il contratto e'  valido  per  la  durata  del
decennio.