(CODICE CIVILE-art. 2606)
                             Art. 2606. 
 
                     (Deliberazioni consortili). 
 
  Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative
all'attuazione  dell'oggetto  del  consorzio  sono  prese  col   voto
favorevole della maggioranza dei consorziati. 
 
  Le  deliberazioni  che  non  sono   prese   in   conformita'   alle
disposizioni di questo articolo o  a  quelle  del  contratto  possono
essere  impugnate  davanti  all'autorita'  giudiziaria  entro  trenta
giorni.  Per  i  consorziati  assenti  il   termine   decorre   dalla
comunicazione  o,  se  si  tratta  di   deliberazione   soggetta   ad
iscrizione, dalla data di questa.