(CODICE CIVILE-art. 2607)
                             Art. 2607. 
 
                   (Modificazioni del contratto). 
 
  Il contratto, se non e' diversamente  convenuto,  non  puo'  essere
modificato senza il consenso di tutti i consorziati. 
 
  Le modificazioni devono essere fatte per  iscritto  sotto  pena  di
nullita'.