(CODICE CIVILE-art. 2609)
                             Art. 2609. 
 
                      (Recesso ed esclusione). 
 
  Nei casi di recesso e di  esclusione  previsti  dal  contratto,  la
quota  di  partecipazione  del  consorziato  receduto  o  escluso  si
accresce proporzionalmente a quelle degli altri. 
 
  Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione  degli  scopi
del consorzio, ancorche' dato con unico atto, cessa nei confronti del
consorziato receduto o escluso.