(CODICE CIVILE-art. 2610)
                             Art. 2610. 
 
                    (Trasferimento dell'azienda). 
 
  Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque  titolo
dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio. 
 
  Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in  caso  di  trasferimento
dell'azienda  per  atto  fra  vivi,  gli  altri  consorziati  possono
deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto  trasferimento,
l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.