(CODICE CIVILE-art. 2611)
                             Art. 2611. 
 
                      (Cause di scioglimento). 
 
  Il contratto di consorzio si scioglie: 
    1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata; 
    2) per il conseguimento dell'oggetto o  per  l'impossibilita'  di
conseguirlo; 
    3) per volonta' unanime dei consorziati; 
    4) per deliberazione dei consorziati,  presa  a  norma  dell'art.
2606, se sussiste una giusta causa; 
    5) per provvedimento dell'autorita' governativa, nei casi ammessi
dalla legge; 
    6) per le altre cause previste nel contratto.