Art. 196 
           Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione 
 
  1. In caso di discordanza fra la contabilita' e lo stato di  fatto,
le verifiche  vengono  estese  al  fine  di  apportare  le  opportune
rettifiche nel conto finale. 
  2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo  sospende  le
operazioni  e  ne  riferisce   al   responsabile   del   procedimento
presentandogli le sue  proposte.  il  responsabile  del  procedimento
trasmette la relazione e le proposte dell'organo  di  collaudo,  alla
stazione appaltante.