Art. 197 
                 Difetti e mancanze nell'esecuzione 
 
  1. Riscontrandosi nella  visita  di  collaudo  difetti  o  mancanze
riguardo  all'esecuzione  dei  lavori  tali  da  rendere  il   lavoro
assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione
del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 202. 
  2. Se i  difetti  e  le  mancanze  sono  di  poca  entita'  e  sono
riparabili  in  breve   tempo,   l'organo   di   collaudo   prescrive
specificatamente   le    lavorazioni    da    eseguire,    assegnando
all'appaltatore  un  termine;  il  certificato  di  collaudo  non  e'
rilasciato sino a che da apposita  dichiarazione  del  direttore  dei
lavori, confermata dal responsabile  del  procedimento,  risulti  che
l'appaltatore  abbia  completamente  e   regolarmente   eseguito   le
lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facolta' dell'organo  di
collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. 
  3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilita'
dell'opera  e  la  regolarita'  del  servizio  cui  l'intervento   e'
strumentale,  l'organo  di  collaudo  determina,  nell'emissione  del
certificato, la somma che, in conseguenza  dei  riscontrati  difetti,
deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.