Art. 199 
                       Certificato di collaudo 
 
  1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo
di collaudo,  qualora  ritenga  collaudabile  il  lavoro,  emette  il
certificato di collaudo che deve contenere: 
a) l'indicazione dei  dati  tecnici  ed  amministrativi  relativi  al
   lavoro; 
b) i verbali di  visite  con  l'indicazione  di  tutte  le  verifiche
   effettuate; 
c) il certificato di collaudo. 
  2. Nel certificato l'organo di collaudo: 
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente
   le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale; 
b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da
   rifondere alla stazione appaltante per maggiori  spese  dipendenti
   dalla esecuzione d'ufficio,  o  per  altro  titolo;  la  somma  da
   rimborsare  alla  stessa  stazione  appaltante  per  le  spese  di
   assistenza, oltre il  termine  convenuto  per  il  compimento  dei
   lavori; 
c) dichiara, salve le rettifiche che puo' apportare l'ufficio tecnico
   di   revisione,   il   conto   liquido   dell'appaltatore   e   la
   collaudabilita' dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni. 
  3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le  modalita'  sopra
specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere  definitivo
decorsi due anni dalla  data  della  relativa  emissione  ovvero  dal
termine  stabilito  nel  capitolato  speciale  per  detta  emissione.
Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorche' l'atto
formale di approvazione non sia  intervenuto  entro  due  mesi  dalla
scadenza  del   suddetto   termine.   Nell'arco   di   tale   periodo
l'appaltatore e' tenuto alla garanzia per le  difformita'  e  i  vizi
dell'opera,  indipendentemente  dalla  intervenuta  liquidazione  del
saldo.