Art. 199 Certificato di collaudo 1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere: a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro; b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate; c) il certificato di collaudo. 2. Nel certificato l'organo di collaudo: a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale; b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori; c) dichiara, salve le rettifiche che puo' apportare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilita' dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni. 3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalita' sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorche' l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore e' tenuto alla garanzia per le difformita' e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.