Art. 200 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata 1. Qualora la stazione appaltante abbia necessita' di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualita' sia stata prevista in contratto, puo' procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che: a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilita' o il certificato di agibilita' di impianti od opere a rete; c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi; d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto; e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro. 2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonche' ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene. 3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita' dell'appaltatore.