Art. 200 
 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata 
 
  1. Qualora la stazione appaltante abbia necessita' di  occupare  od
utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte  dell'opera  o
del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio  e
tale eventualita' sia stata prevista  in  contratto,  puo'  procedere
alla presa in consegna anticipata a condizioni che: 
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; 
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del  responsabile  del
   procedimento, il certificato di abitabilita' o il  certificato  di
   agibilita' di impianti od opere a rete; 
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e
   fognari alle reti dei pubblici servizi; 
d) siano state eseguite le prove  previste  dal  capitolato  speciale
   d'appalto; 
e) sia stato redatto apposito stato di  consistenza  dettagliato,  da
   allegare al verbale di consegna del lavoro. 
  2. A richiesta della stazione appaltante interessata,  l'organo  di
collaudo procede a  verificare  l'esistenza  delle  condizioni  sopra
specificate nonche' ad effettuare  le  necessarie  constatazioni  per
accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile
nei limiti di sicurezza e  senza  inconvenienti  nei  riguardi  della
stazione appaltante e  senza  ledere  i  patti  contrattuali;  redige
pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore  dei  lavori  e
dal  responsabile  del  procedimento,  nel  quale   riferisce   sulle
constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene. 
  3.  La  presa  in  consegna  anticipata  non  incide  sul  giudizio
definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere  al
riguardo,   e   sulle   eventuali   e   conseguenti   responsabilita'
dell'appaltatore.