Art. 205 Svincolo della cauzione 1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. 2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. 3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma, del codice civile.
Note all'art. 205: Il testo dell'articolo 1669 del codice civile e' il seguente: "Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia". Il testo dell'articolo 1666, secondo comma del codice civile e' il seguente: "Art. 1666 (Verifica e pagamento di singole partite). Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti puo' chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore puo' domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita, Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti".