Art. 205 
                       Svincolo della cauzione 
 
  1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione si  procede,  con  le  cautele
prescritte  dalle  leggi  in  vigore  e  sotto  le  riserve  previste
dall'articolo 1669 del codice civile, allo  svincolo  della  cauzione
prestata  dall'appaltatore  a  garanzia  del   mancato   o   inesatto
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. 
  2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata
di  saldo  non  oltre  il  novantesimo  giorno   dall'emissione   del
certificato  di  collaudo  provvisorio  ovvero  del  certificato   di
regolare esecuzione. 
  3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione  di
accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo  1666  secondo  comma,
del codice civile. 
 
          Note all'art. 205:

             Il  testo  dell'articolo  1669  del  codice civile e' il
          seguente:
          "Art.  1669  (Rovina e difetti di cose immobili). Quando si
          tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la
          loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal
          compimento,  l'opera,  per  vizio  del  suolo o per difetto
          della  costruzione,  rovina  in  tutto  o  in parte, ovvero
          presenta  evidente  pericolo  di  rovina  o  gravi difetti,
          l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente
          e  dei  suoi  aventi  causa,  purche' sia fatta la denunzia
          entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si
          prescrive in un anno dalla denunzia".

             Il  testo  dell'articolo  1666, secondo comma del codice
          civile e' il seguente:
          "Art. 1666 (Verifica e pagamento di singole partite).
          Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei
          contraenti  puo'  chiedere  che  la verifica avvenga per le
          singole  partite.  In tal caso l'appaltatore puo' domandare
          il   pagamento   in  proporzione  dell'opera  eseguita,  Il
          pagamento  fa presumere l'accettazione della parte di opera
          pagata;   non  produce  questo  effetto  il  versamento  di
          semplici acconti".