Art. 206 
                      Commissioni collaudatrici 
 
  1. Quando il collaudo e' affidato ad una commissione, le operazioni
sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da
tutti i componenti della commissione. 
  2.  Nel  caso  in  cui  vi  e'  dissenso  tra  i  componenti  della
commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono  assunte  a
maggioranza e la  circostanza  deve  risultare  dal  certificato.  Il
componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso
negli atti del collaudo.