Art. 210 Compenso spettante ai collaudatori 1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo, sono determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge. 2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante, per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica altresi' la riduzione prevista dal comma 14-quater dell'articolo 17 della Legge. 3. L'importo da prendere a base del compenso e' quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverso da quelle iscritte a titolo risarcitorio. 4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione. 5. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra e' aumentato del 20 per cento. 6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale puo' essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per collaudi in corso d'opera detta percentuale puo' essere elevata fino al 60 per cento. 7. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.
Note all'art. 210: Il testo dell'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il seguente: "Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). 1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri". Il testo dell'articolo 17, comma 14 quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e il seguente: "Art. 17 (Effettuazione delle attivita' di progettazione, direzione dei lavori e accessorie). 14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonche' ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo".