Art. 210 
                 Compenso spettante ai collaudatori 
 
  1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per
il collaudo, sono determinati ai sensi  dell'articolo  18,  comma  1,
della Legge. 
  2.  I  compensi  spettanti   ai   collaudatori   non   appartenenti
all'organico  della  stazione  appaltante,  per  l'effettuazione  del
collaudo e della  revisione  degli  atti  contabili,  si  determinano
applicando le tariffe professionali  degli  ingegneri  ed  architetti
fatto salvo quanto previsto  al  comma  4.  Si  applica  altresi'  la
riduzione prevista dal comma 14-quater dell'articolo 17 della Legge. 
  3. L'importo da prendere a base del compenso e'  quello  risultante
dallo stato finale dei  lavori,  al  lordo  di  eventuali  ribassi  e
maggiorato  dell'importo  delle  eventuali  riserve  dell'appaltatore
diverso da quelle iscritte a titolo risarcitorio. 
  4. Nel caso di commissione di collaudo, detto  compenso,  aumentato
del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene  calcolato
una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione. 
  5. Per i collaudi in corso d'opera  il  compenso  determinato  come
sopra e' aumentato del 20 per cento. 
  6. Il  rimborso  delle  spese  accessorie  previsto  dalla  tariffa
professionale puo'  essere  determinato  forfettariamente,  per  ogni
singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante
a ciascuno. Per collaudi in  corso  d'opera  detta  percentuale  puo'
essere elevata fino al 60 per cento. 
  7. Gli oneri necessari  per  la  liquidazione  delle  parcelle  dei
collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo
intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento. 
 
          Note all'art. 210:

             Il  testo  dell'articolo  18,  comma  1,  della legge 11
          febbraio  1994,  n.  109  e  successive modificazioni e' il
          seguente:
          "Art.  18  (Incentivi e spese per la progettazione). 1. Una
          somma  non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a
          base  di  gara  di  un'opera  o  di  un  lavoro,  a  valere
          direttamente  sugli  stanziamenti  di  cui all'articolo 16,
          comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
          le   modalita'   ed   i   criteri   previsti   in  sede  di
          contrattazione  decentrata  ed  assunti  in  un regolamento
          adottato  dall'amministrazione,  tra  il responsabile unico
          del  procedimento  e  gli  incaricati  della  redazione del
          progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del
          piano  della  sicurezza,  della  direzione  dei lavori, del
          collaudo  nonche'  tra i loro collaboratori. La percentuale
          effettiva,  nel  limite  massimo  dell'1,5  per  cento,  e'
          stabilita  dal  regolamento  in rapporto all'entita' e alla
          complessita'  dell'opera  da  realizzare.  La  ripartizione
          tiene  conto  delle  responsabilita' professionali connesse
          alle  specifiche  prestazioni  da  svolgere. Le quote parti
          della  predetta  somma corrispondenti a prestazioni che non
          sono  svolte  dai predetti dipendenti, in quanto affidate a
          personale    esterno    all'organico   dell'amministrazione
          medesima,  costituiscono  economie. I commi quarto e quinto
          dell'articolo   62  del  regolamento  approvato  con  regio
          decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti
          di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettera  b),  possono
          adottare con proprio provvedimento analoghi criteri".

             Il  testo dell'articolo 17, comma 14 quater, della legge
          11  febbraio  1994,  n. 109 e successive modificazioni e il
          seguente:
          "Art.  17  (Effettuazione delle attivita' di progettazione,
          direzione   dei   lavori   e   accessorie).   14-quater.  I
          corrispettivi  determinati  dal  decreto  di  cui  al comma
          14-bis  nonche'  ai  sensi  del  comma  14-ter del presente
          articolo,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal comma 12-bis
          dell'articolo  4  del  decreto-legge  2  marzo 1989, n. 65,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
          n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma
          dell'articolo  unico  della  legge  4  marzo  1958, n. 143,
          introdotto  dall'articolo  unico della legge 5 maggio 1976,
          n. 340. Ogni patto contrario e' nullo".