Art. 227
Rendiconto della gestione
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto
economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare dell'ente
entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto
della relazione dell'organo di revisione. La proposta e' messa a
disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio
della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro
un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento.
Il rendiconto deliberato e' inviato all'organo regionale di controllo
ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 133.
3. Per le province, le citta' metropolitane, i comuni con
popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si
chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori
bilancio, il rendiconto e' presentato alla Sezione Enti locali della
Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive
modifiche ed integrazioni.
4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento dei conti
pubblici, la Sezione enti locali potra' richiedere i rendiconti di
tutti gli altri enti locali.
5. Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151,
comma 6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239,
comma 1, lettera d);
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di
provenienza.
6. Qualora l'organizzazione degli enti locali lo consenta il
rendiconto e' trasmesso alla Sezione enti locali anche attraverso
strumenti informatici, con modalita' da definire attraverso appositi
protocolli di comunicazione.