Art. 227 
                      Rendiconto della gestione 
 
  1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene  mediante  il
rendiconto, il quale  comprende  il  conto  del  bilancio,  il  conto
economico ed il conto del patrimonio. 
  2. Il rendiconto e'  deliberato  dall'organo  consiliare  dell'ente
entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto  motivatamente  conto
della relazione dell'organo di revisione.  La  proposta  e'  messa  a
disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima  dell'inizio
della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto  entro
un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal  regolamento.
Il rendiconto deliberato e' inviato all'organo regionale di controllo
ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 133. 
  3.  Per  le  province,  le  citta'  metropolitane,  i  comuni   con
popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti  si
chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di  debiti  fuori
bilancio, il rendiconto e' presentato alla Sezione Enti locali  della
Corte  dei  conti  per  il  referto  di  cui  all'articolo   13   del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   786,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1982,  n.  51,  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4  e  7,  della
legge 14  gennaio  1994,  n.  20,  e  del  consolidamento  dei  conti
pubblici, la Sezione enti locali potra' richiedere  i  rendiconti  di
tutti gli altri enti locali. 
  5. Sono allegati al rendiconto: 
    a) la relazione dell'organo esecutivo di  cui  all'articolo  151,
comma 6; 
    b) la relazione dei revisori dei conti di cui  all'articolo  239,
comma 1, lettera d); 
    c) l'elenco dei residui attivi e passivi  distinti  per  anno  di
provenienza. 
  6. Qualora  l'organizzazione  degli  enti  locali  lo  consenta  il
rendiconto e' trasmesso alla Sezione  enti  locali  anche  attraverso
strumenti informatici, con modalita' da definire attraverso  appositi
protocolli di comunicazione.