Articolo 229 
                           Conto economico 
 
1. Il conto economico evidenzia  i  componenti  positivi  e  negativi
dell'attivita' dell'ente secondo  criteri  di  competenza  economica.
Comprende gli accertamenti e gli  impegni  del  conto  del  bilancio,
rettificati al fine  di  costituire  la  dimensione  finanziaria  dei
valori  economici  riferiti   alla   gestione   di   competenza,   le
insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e
gli elementi economici non rilevati nel conto dei bilancio. 
 
2. Il conto economico e'  redatto  secondo  uno  schema  a  struttura
scalare, con le voci classificate secondo la loro  natura  e  con  la
rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale. 
 
3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i
trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici,  i  proventi
derivanti dalla gestione del patrimonio, i  proventi  finanziari,  le
insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le  plusvalenze
da alienazioni. E' espresso,  ai  fini  del  pareggio,  il  risultato
economico negativo. 
 
4. Gli accertamenti finanziari di  competenza  sono  rettificati,  al
fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti  economici
positivi, rilevando i seguenti elementi: 
   a) i risconti passivi ed i ratei attivi; 
   b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; 
   c) i costi capitalizzati costituiti dai  costi  sostenuti  per  la
produzione in economia  di  valori  da  porre,  dal  punto  di  vista
economico, a carico di diversi esercizi; 
   d) le quote di ricavi gia' inserite nei risconti passivi  di  anni
precedenti; 
   e) le quote di ricavi pluriennali  pari  agli  accertamenti  degli
introiti vincolati; 
   f) imposta sul valore aggiunto  per  le  attivita'  effettuate  in
regime di impresa. 
 
5. Costituiscono componenti negativi del conto  economico  l'acquisto
di materie prime e dei beni di consumo, la  prestazione  di  servizi,
l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a
terzi, gli interessi passivi  e  gli  oneri  finanziari  diversi,  le
imposte e tasse a carico dell'ente  locale,  gli  oneri  straordinari
compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da  alienazioni,
gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti
e i minori residui attivi. E'  espresso  ai  fini  del  pareggio,  il
risultato economico positivo. 
 
6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine  di
costituire  la  dimensione  finanziaria   di   componenti   economici
negativi, rilevando i seguenti elementi : 
   a) i costi di esercizi  futuri,  i  risconti  attivi  ed  i  ratei
passivi; 
   b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze; 
   c) le quote di costo gia' inserite nei risconti attivi degli  anni
precedenti; 
   d) le quote di ammortamento di beni a  valenza  pluriennale  e  di
costi capitalizzati; 
   e) l'imposta sul valore aggiunto per le  attivita'  effettuate  in
regime d'impresa. 
7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con
i seguenti coefficienti : 
   a)  edifici,  anche  demaniali,  ivi  compresa   la   manutenzione
straordinaria al 3%; 
   b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%; 
   c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti  ed  altri  beni
mobili al 15%; 
   d)  attrezzature  e  sistemi  informatici,  compresi  i  programmi
applicativi, al 20%; 
   e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e  motoveicoli  al
20%; 
   f) altri beni al 20%. 
 
8. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la  compilazione  di
conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo. 
 
9. Al conto economico e' accluso un prospetto di  conciliazione  che,
partendo dai dati finanziari della gestione corrente  del  conto  del
bilancio,  con  l'aggiunta  di  elementi  economici,   raggiunge   il
risultato finale economico. I  valori  della  gestione  non  corrente
vanno riferiti al patrimonio. 
 
10. I  modelli  relativi  al  conto  economico  ed  al  prospetto  di
conciliazione sono approvati con il regolamento di  cui  all'articolo
160.