Articolo 230
Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali
1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione
patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine
dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso
dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
2. Il patrimonio degli enti locali e' costituito dal complesso dei
beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di
ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui
rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale
differenziale e' determinata la consistenza netta della dotazione
patrimoniale.
3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del
demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche
proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio,
comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue :
a) i beni demaniali gia' acquisiti all'ente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono
valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui
ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti
all'ente successivamente sono valutati al costo;
b) i terreni gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati
al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i
terreni gia' acquisiti all'ente ai quali non e' possibile attribuire
la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalita' dei
beni demaniali gia' acquisiti all'ente; i terreni acquisiti
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al costo;
c) i fabbricati gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati
al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i
fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
d) i mobili sono valutati al costo;
e) i crediti sono valutati al valore nominale;
f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla
capitalizzazione della rendita al tasso legale;
g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le
norme del codice civile;
h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.
5. Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i
crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione.
6. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di
un conto consolidato patrimoniale per tutte le attivita' e passivita'
interne e esterne. Puo' anche prevedere conti patrimoniali di inizio
e fine mandato degli amministratori.
7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli
inventari.
8. Il regolamento di contabilita' definisce le categorie di beni
mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile
consumo o del modico valore.
9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il
regolamento di cui all'articolo 160.