ART. 97 (L)
               (Provvedimenti adottabili dal magistrato)

     1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede
  o  nega  l'ammissione  al patrocinio con decreto motivato che viene
  depositato,  con  facolta' per l'interessato o per il suo difensore
  di    estrarne   copia;   del   deposito   e'   comunicato   avviso
  all'interessato.
     2.  Il  decreto  pronunciato  in udienza e' letto e inserito nel
  processo  verbale.  La  lettura sostituisce l'avviso di deposito se
  l'interessato e' presente all'udienza.
     3.  Fuori  dei  casi  previsti  dal comma 2, se l'interessato e'
  detenuto,   internato,   in   stato  di  arresto  o  di  detenzione
  domiciliare   ovvero   e'   custodito  in  un  luogo  di  cura,  la
  notificazione   di   copia   del   decreto   e'  eseguita  a  norma
  dell'articolo 156 del codice di procedura penale.
 
          Nota all'art. 97:
              - Il testo dell'art. 156 del codice di procedura penale
          e' il seguente:
              "Art.  156. (Notificazioni all'imputato detenuto). - 1.
          Le  notificazioni  all'imputato  detenuto sono eseguite nel
          luogo   di  detenzione  mediante  consegna  di  copia  alla
          persona.
              2.  In  caso  di  rifiuto  della  ricezione,  se  ne fa
          menzione  nella  relazione  di  notificazione  e  la  copia
          rifiutata  e' consegnata al direttore dell'istituto o a chi
          ne  fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non e'
          possibile  consegnare  la  copia direttamente all'imputato,
          perche' legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta
          notificazione    il    direttore    dell'istituto   informa
          immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere.
              3.  Le  notificazioni  all'imputato  detenuto  in luogo
          diverso  dagli  istituti penitenziari sono eseguite a norma
          dell'art. 157.
              4.  Le  disposizioni  che  precedono si applicano anche
          quando  dagli  atti  risulta che l'imputato e' detenuto per
          causa  diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi
          la   notificazione   o   e'   internato   in   un  istituto
          penitenziario.
              5.   In   nessun  caso  le  notificazioni  all'imputato
          detenuto  o  internato possono essere eseguite con le forme
          dell'art. 159.".