Art. 111 
             (Codice di deontologia e di buona condotta) 
 
   1.  Il  Garante  promuove,   ai   sensi   dell'articolo   12,   la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per  i
soggetti pubblici e  privati  interessati  al  trattamento  dei  dati
personali effettuato per finalita' previdenziali o  per  la  gestione
del rapporto di lavoro, prevedendo  anche  specifiche  modalita'  per
l'informativa  all'interessato  e  per  l'eventuale  prestazione  del
consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalita'
di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla  ricezione  di
curricula contenenti dati personali anche sensibili.