Art. 79. 
 
Partecipazioni  assunte  dalle  imprese   di   assicurazione   e   di
                           riassicurazione 
 
  1.  L'impresa  di  assicurazione  e  di  riassicurazione,  con   il
patrimonio libero, puo' assumere partecipazioni, anche di  controllo,
in altre societa' ancorche' esercitino attivita'  diverse  da  quelle
consentite alle stesse imprese. 
  2. Quando la partecipazione in una societa' controllata, assunta ai
sensi del comma 1, ha carattere di strumentalita'  o  di  connessione
con l'attivita' assicurativa o riassicurativa, l'ISVAP puo'  chiedere
che cio' risulti da un programma di attivita'. 
  3. Se la partecipazione comporta il controllo di una  societa'  che
esercita attivita' diverse  da  quelle  consentite  alle  imprese  di
assicurazione  e  di  riassicurazione,   l'operazione   e'   soggetta
all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP. Si applica  l'articolo  68,
commi 5, 7 e 8. 
  4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano  anche  per
ogni  altra  assunzione  di  partecipazioni  che  non   avvenga   con
patrimonio  libero  o  che  riguardi  partecipazioni  in  imprese  di
assicurazione o di riassicurazione  estere.  In  deroga  al  presente
capo, nel caso di assunzione di  partecipazioni  rilevanti  in  altre
imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si  applicano
le disposizioni di cui al capo I.