Art. 80. Obblighi di comunicazione 1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica tempestivamente all'ISVAP l'intenzione di assumere una partecipazione in altra societa', qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra gia' posseduta, comporti il controllo della societa' partecipata. 2. E' altresi' preventivamente comunicata l'intenzione di assumere ogni altra partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra gia' posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all'entita' dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla societa' partecipata. 3. L'ISVAP, tenuto conto dell'esigenza di verificare la concentrazione degli investimenti e la loro influenza sulla struttura patrimoniale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, stabilisce con regolamento presupposti, modalita' e termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o e' attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.