Art. 80. 
 
                      Obblighi di comunicazione 
 
  1.  L'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione   comunica
tempestivamente all'ISVAP l'intenzione di assumere una partecipazione
in altra societa', qualora  la  partecipazione  stessa,  da  sola  od
unitamente ad altra  gia'  posseduta,  comporti  il  controllo  della
societa' partecipata. 
  2. E' altresi' preventivamente comunicata l'intenzione di  assumere
ogni altra partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente  ad
altra gia' posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto
o al totale degli investimenti dell'impresa  di  assicurazione  o  di
riassicurazione ovvero rispetto all'entita' dei  diritti  di  voto  o
alla rilevanza degli altri diritti che consentono di  influire  sulla
societa' partecipata. 
  3.  L'ISVAP,  tenuto   conto   dell'esigenza   di   verificare   la
concentrazione degli investimenti e la loro influenza sulla struttura
patrimoniale dell'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione,
stabilisce con regolamento presupposti,  modalita'  e  termini  delle
comunicazioni previste dai commi 1  e  2,  anche  con  riguardo  alle
ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o e' attribuito  ad  un
soggetto diverso dal titolare della partecipazione.