Art. 234. 
        Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi 
                   (art. 58, direttiva n. 2004/17) 
 
  1. Le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con  cui
la  Comunita'  non  ha  concluso,  in  un  contesto  multilaterale  o
bilaterale, un accordo  che  garantisca  un  accesso  comparabile  ed
effettivo delle imprese della Comunita' agli appalti  di  tali  Paesi
terzi, sono  disciplinate  dalle  disposizioni  seguenti,  salvi  gli
obblighi della Comunita' o degli Stati membri nei confronti dei Paesi
terzi. 
  2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un  appalto
di forniture puo' essere respinta se la parte dei prodotti  originari
di Paesi terzi,  ai  sensi  del  regolamento  (CEE)  n.  2913/92  del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che  istituisce  un  codice  doganale
comunitario, supera  il  50%  del  valore  totale  dei  prodotti  che
compongono l'offerta. Ai  fini  del  presente  articolo,  i  software
impiegati  negli  impianti  delle  reti  di  telecomunicazione   sono
considerati prodotti. 
  3. Salvo il disposto  del  comma  4,  se  due  o  piu'  offerte  si
equivalgono in base ai criteri  di  aggiudicazione  del  prezzo  piu'
basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa viene  preferita
l'offerta che non puo' essere respinta a norma del comma 2; il valore
delle offerte  e'  considerato  equivalente,  ai  fini  del  presente
articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3%. 
  4. Un'offerta non e' preferita ad un'altra in virtu' del  comma  3,
se  l'ente  aggiudicatore,  accettandola,  e'  tenuto  ad  acquistare
materiale  con  caratteristiche  tecniche  diverse  da   quelle   del
materiale  gia'  esistente,  con   conseguente   incompatibilita'   o
difficolta' tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati. 
  5. Ai fini del presente articolo,  per  determinare  la  parte  dei
prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi  i
paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio e' stato esteso  il
beneficio di cui alla direttiva 2004/17. 
  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro per le politiche comunitarie di intesa  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati i  Paesi
terzi esclusi dal Consiglio ai sensi del comma 5. In  ogni  caso,  il
comma 5 trova  applicazione  diretta,  anche  in  mancanza  di  detto
d.P.C.M. 
 
          Note all'art. 234: 
              - Il regolamento (CEE) n. 2913/92 e'  pubblicato  nella
          GUCE 19 ottobre 1992, n. L 302. 
              -  Per  la  direttiva  2004/17/CE  vedi  le  note  alle
          premesse.