Art. 180. 
                 Definizioni e campo di applicazione 
 
  1. Ai fini del presente decreto legislativo per  agenti  fisici  si
intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli  infrasuoni,  le  vibrazioni
meccaniche, i  campi  elettromagnetici,  le  radiazioni  ottiche,  di
origine artificiale, il microclima e  le  atmosfere  iperbariche  che
possono  comportare  rischi  per  la  salute  e  la   sicurezza   dei
lavoratori. 
  2. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  presente  capo,  per  le
attivita' comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per
quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il  capo  III,
per  quelle  comportanti  esposizione  a  campi  elettromagnetici  si
applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione  a  radiazioni
ottiche artificiali si applica il capo V. 
  3. La protezione dei  lavoratori  dalle  radiazioni  ionizzanti  e'
disciplinata unicamente dal decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.
230, e sue successive modificazioni. 
 
          Nota all'art. 180:
              - Il  testo  del  citato decreto legislativo n. 230 del
          1995,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 13 giugno
          1995, n. 136, supplemento ordinario.