Art. 180.
Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si
intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni
meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di
origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che
possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le
attivita' comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per
quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III,
per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si
applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni
ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e'
disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e sue successive modificazioni.
Nota all'art. 180:
- Il testo del citato decreto legislativo n. 230 del
1995, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno
1995, n. 136, supplemento ordinario.