Art. 181.
Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore
di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti
fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di
prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di
buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti
fisici e' programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale,
da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e
protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La
valutazione dei rischi e' aggiornata ogni qual volta si verifichino
mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i
risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua
revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo
dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del
documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali
misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La
valutazione dei rischi e' riportata sul documento di valutazione di
cui all'articolo 28, essa puo' includere una giustificazione del
datore di lavoro secondo cui la natura e l'entita' dei rischi non
rendono necessaria una valutazione dei rischi piu' dettagliata.