Art. 185.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti
fisici viene svolta secondo i principi generali di cui
all'articolo 41, ed e' effettuata dal medico competente nelle
modalita' e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo
sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono
trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di
prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un
lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute
correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il
lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di
lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o
ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.