Art. 186.
Cartella sanitaria e di rischio
1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il
medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi
compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli
specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro
per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.