Art. 215 
         Ordinamento e funzionamento degli istituti militari 
 
1. Le disposizioni relative all'ordinamento e al funzionamento  degli
istituti militari di cui al presente titolo sono emanate: 
a) dal  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa,  per  gli  istituti
interforze; 
b) dai Capi di stato  maggiore  di  Forza  armata  e  dal  Comandante
generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  per  quanto   di   rispettiva
competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.