Art. 250
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Nell'Amministrazione della difesa operano sia i rappresentanti dei
lavoratori militari per la sicurezza che i rappresentanti dei
lavoratori civili per la sicurezza della stessa Amministrazione.
2. I rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza sono
eletti o designati secondo le modalita' previste dagli articoli 47 e
seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e nel rispetto degli
accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e
l'Agenzia per la rappresentanza delle amministrazioni nel pubblico
impiego.
3. I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza sono
designati dal datore di lavoro su proposta non vincolante degli
organi della rappresentanza militare (COBAR, di cui all'articolo 871,
libro IV, titolo IX, capo I, sezione I). Nell'ambito di ciascuna
organizzazione antinfortunistica e' previsto un rappresentante
militare dei lavoratori per la sicurezza per una forza organica fino
a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000, tre oltre
1000 dipendenti militari.
4. In funzione del numero dei rappresentanti da designare, il COBAR
di riferimento dell'organismo interessato, entro trenta giorni dalla
richiesta, propone al datore di lavoro, rispettivamente, tre, sei o
dodici militari in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e
individuati in modo da rappresentare le diverse articolazioni
funzionali e territoriali dell'organismo di riferimento. Il datore di
lavoro, verificati i requisiti, designa, tra quelli proposti, i
rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza nel numero
previsto per la propria organizzazione antinfortunistica. Se il COBAR
non propone alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne
segnali un numero inferiore a quello previsto, il datore di lavoro
procede alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori militari
per la sicurezza fra il personale dipendente in possesso dei
prescritti requisiti. Analogamente procede il datore di lavoro se il
personale militare proposto non e' in possesso dei previsti
requisiti.
5. I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza devono
essere in possesso dei requisiti previsti per i delegati delle
rappresentanze militari e per essi valgono gli stessi vincoli,
limitazioni e tutele di cui al libro IV del codice, titolo IX, capo
III e al libro IV del presente regolamento, titolo IX , capo I.
6. Ai rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza
competono le attribuzioni previste nel decreto legislativo n. 81 del
2008. Le attivita' connesse al mandato sono svolte per servizio.
L'incarico e' trascritto nella documentazione matricolare
dell'interessato, secondo le vigenti disposizioni.
7. L'incarico di rappresentante dei lavoratori militari per la
sicurezza ha la durata di tre anni. Il militare non puo' rifiutare la
designazione o interrompere il mandato, salvo che per gravi e
comprovati motivi, e cessa anticipatamente dall'incarico, con
determinazione del datore di lavoro, per una delle seguenti cause:
a) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria;
b) trasferimento a un reparto facente capo a una organizzazione
antinfortunistica diversa da quella di appartenenza;
c) perdita di uno o piu' requisiti per la designazione;
d) aver riportato sanzioni disciplinari per violazione delle norme
sulla rappresentanza militare.
8. I rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la
sicurezza devono essere in possesso di adeguata abilitazione di
sicurezza.
9. Ai sensi degli articoli 47, comma 8, e 48, 49, 51 e 52 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, negli organismi dell'Amministrazione
della difesa, tenuto conto delle peculiarita' organizzative e
dell'esigenza di tutela delle informazioni classificate o comunque
riguardanti la prontezza e funzionalita' dell'intera struttura
militare o connesse con il segreto di Stato, gli eventuali
rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza territoriali
ovvero di sito produttivo possono essere individuati esclusivamente
tra il personale dell'Amministrazione della difesa.
10. Nell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle
peculiarita' organizzative istituzionali che prevedono l'unicita' di
comando e controllo, l'autorita' cui i rappresentanti, militari o
civili, dei lavoratori per la sicurezza possono far ricorso, ai sensi
dell'articolo 50, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 81
del 2008, se ritengono inadeguate le misure prevenzionistiche
adottate, si identifica nell'autorita' gerarchicamente sovraordinata
al datore di lavoro.
Note all'art. 250:
- Il testo degli articoli 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, e' il
seguente:
«Art. 47 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
- 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e'
istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e
di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la
sicurezza avviene secondo le modalita' di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al
loro interno oppure e' individuato per piu' aziende
nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo
quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito
delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di
tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai
lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche'
il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo
diverse determinazioni in sede di contrattazione
collettiva, avviene di norma in corrispondenza della
giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro,
individuata, nell'ambito della settimana europea per la
salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le
confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui
al comma 2 e' il seguente: a) un rappresentante nelle
aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori; b)
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive
da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte
le altre aziende o unita' produttive oltre i 1.000
lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e'
aumentato nella misura individuata dagli accordi
interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi
3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli
articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.».
«Art. 48 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale). - 1. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3,
esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con
le modalita' ivi previste con riferimento a tutte le
aziende o unita' produttive del territorio o del comparto
di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalita' di elezione o designazione del
rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli
accordi collettivi nazionali, interconfederali o di
categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei
predetti accordi, le modalita' di elezione o designazione
sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni
di cui al presente comma.
3. Tutte le aziende o unita' produttive nel cui ambito non
e' stato eletto o designato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui
all'articolo 52. Con uno o piu' accordi interconfederali
stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative vengono individuati
settori e attivita', oltre all'edilizia, nei quali, in
ragione della presenza di adeguati sistemi di
rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di
pariteticita', le aziende o unita' produttive, a condizione
che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di
pariteticita', non siano tenute a partecipare al Fondo di
cui all' articolo 52.
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalita' e
del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui
al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di
infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene
previa segnalazione all'organismo paritetico.
5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle
modalita' di cui al presente articolo, al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo
comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza,
all'organo di vigilanza territorialmente competente.
6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui
all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori
interessati il nominativo del rappresentante della
sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei
rischi stessi. Le modalita', la durata e i contenuti
specifici della formazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva secondo un percorso
formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3
mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di
aggiornamento annuale.
8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e' incompatibile
con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.».
«Art. 49 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di
sito produttivo). - 1. Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti
specifici contesti produttivi caratterizzati dalla
compresenza di piu' aziende o cantieri:
a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e
d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorita'
portuale nonche' quelli sede di autorita' marittima da
individuare con decreto dei Ministri del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e dei trasporti, da
adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva
del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale
entita' presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma
delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche
autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
e) contesti produttivi con complesse problematiche legate
alla interferenza delle lavorazioni e da un numero
complessivo di addetti mediamente operanti nell'area
superiore a 500.
2. Nei contesti di cui al comma precedente il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo e' individuato, su loro iniziativa, tra i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle
aziende operanti nel sito produttivo.
3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalita' di
individuazione di cui al comma 2, nonche' le modalita'
secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di
cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito
produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la
sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.».
«Art. 50 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza). - 1. Fatto salvo quanto stabilito in
sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nella azienda o unita' produttiva;
c) e' consultato sulla designazione del responsabile e
degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivita' di
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione
dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) e' consultato in merito all'organizzazione della
formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente alla valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonche' quelle inerenti alle sostanze
ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti,
alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli
infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non
inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione
delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e
l'integrita' fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorita' competenti, dalle quali e', di
norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo
35;
m) fa proposte in merito alla attivita' di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attivita';
o) puo' fare ricorso alle autorita' competenti qualora
ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai
rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i
mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire
la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve
disporre del tempo necessario allo svolgimento
dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei
mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle
funzioni e delle facolta' riconosciutegli, anche tramite
l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
r), contenuti in applicazioni informatiche. Non puo' subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria
attivita' e nei suoi confronti si applicano le stesse
tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva
nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su
sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione,
riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei
lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente
e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per
l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del
documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26,
comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e'
tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto
industriale relativamente alle informazioni contenute nel
documento di valutazione dei rischi e nel documento di
valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3,
nonche' al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui
vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e' incompatibile con la nomina
di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e
protezione.».
«Art. 51 (Organismi paritetici). - 1. A livello
territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima
istanza di riferimento in merito a controversie sorte
sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese
nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative
dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e
sicurezza sul lavoro.
3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono
attivita' di formazione, anche attraverso l'impiego dei
fondi interprofessionali di cui all' articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
e dei fondi di cui all' articolo 12 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, nonche', su richiesta delle
imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento
delle attivita' e dei servizi di supporto al sistema delle
imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza di cui all' articolo 30, della
quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini
della programmazione delle proprie attivita'.
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi
paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche,
tecnicamente competenti.
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.
5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono
parificati ai soggetti titolari degli istituti della
partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purche'
dispongano di personale con specifiche competenze tecniche
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono
effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e
nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le
finalita' di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al
Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale
sull'attivita' svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui
all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga
comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di
vigilanza territorialmente competenti.
8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all'INAIL i
nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli
organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali.».
«Art. 52 (Sostegno alla piccola e media impresa, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
e alla pariteticita'). - 1. Presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e'
costituito il fondo di sostegno alla piccola e media
impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali e alla pariteticita'. Il fondo opera a favore
delle realta' in cui la contrattazione nazionale o
integrativa non preveda o costituisca, come nel settore
edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di
pariteticita' migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha
quali obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al
cinquanta per cento delle disponibilita' del Fondo, delle
attivita' delle rappresentanze dei lavoratori per la
sicurezza territoriali, anche con riferimento alla
formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro
delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di
cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori
stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attivita' degli organismi paritetici.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato:
a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48,
comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni
lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unita'
produttiva calcolate sulla base della retribuzione media
giornaliera per il settore industria e convenzionale per il
settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo
del minimale e massimale delle prestazioni economiche
erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori e' effettuato
in base all' articolo 4 e la giornata lavorativa
convenzionale e' stabilita in 8 ore.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con
le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il 31 dicembre 2009, sono definiti le
modalita' di funzionamento e di articolazione settoriale e
territoriale del Fondo di cui al comma 1, i criteri di
riparto delle risorse tra le finalita' di cui al medesimo
comma nonche' il relativo procedimento amministrativo e
contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni
del comitato amministratore del fondo.
3-bis. In fase di prima attuazione il fondo e' alimentato
con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL delle
risorse previste per le finalita' di cui all' articolo 23,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale redige una relazione annuale sulla attivita'
svolta, da inviare al Fondo.».